Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre, a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.
Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca)
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento sopraccitato;
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato);
- in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"
Nel caso di invio tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile è necessario rivolgersi all'ufficio Urp/Servizi Demografici che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.
Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre, a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.
Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca)
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato (vedi allegati);
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato); (eventuale)
- in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"
Provvedimenti emessi da Stati Extra Unione Europea
La documentazione necessaria è la seguente:
- provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
- traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f) della L. 218/1995.