Trascrizione di sentenza straniera di divorzio

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Come fare per trascrivere in Italia una sentenza di divorzio emessa da un'autorità straniera

A chi è rivolto

Cittadini italiani, o una coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o una coppia di cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia che intendono far riconoscere come efficace una sentenza di divorzio straniera

Montespertoli

Descrizione

La sentenza straniera di divorzio che riguarda cittadini italiani, o una coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o una coppia di cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile che prevede la trascrizione o l'annotazione del provvedimento nei registri di Stato Civile.
La documentazione necessaria deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione, oppure può essere prodotta all’Ufficio di Stato Civile personalmente dagli interessati.

Il provvedimento di divorzio viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato l'atto di matrimonio.

Come fare

Nel caso di invio tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa. Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile è necessario rivolgersi all'ufficio Urp e Servizi Demografici che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

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Cosa serve

Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre,  a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca)
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento sopraccitato;
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato);
- in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"

Nel caso di invio tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile è necessario rivolgersi all'ufficio Urp/Servizi Demografici che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre,  a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca)
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato (vedi allegati);
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato); (eventuale)
- in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"

Provvedimenti emessi da Stati Extra Unione Europea
La documentazione necessaria è la seguente:
- provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
- traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f)  della L. 218/1995.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Contatti

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(+39) 0571600214

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Valido al 01/01/1970

Ufficio URP, Servizi Demografici e Protocollo

Ufficio relazioni con il pubblico, Certificati anagrafici, nascita, residenza, Carta d’Identità, espatrio, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, cittadinanza, elezioni, morte.

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