A chi è rivolto
Coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
Come fare in caso di separazione o divorzio
Coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte
oppure, se sussistono determinate condizioni:
- sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Riguardo i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale
L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014 la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
Per la modifica delle condizioni di separazione o divorzo, i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Le fasi per addivenire all'accordo sono le seguenti:
- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della Dichiarazione e informativa, sotto allegata, sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 da effettuare secondo le modalità di pagamento indicate nella specifica sezione Come effettuare pagamenti al Comune;
l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Dichiarazione per separazione/divorzio in Comune