L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'attività temporanea non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del d.lgs. 117/2017, dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 35 del d.lgs. 117/2017 , dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
L'attività è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al Comune competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.