A chi è rivolto
L'avente titolo prima della realizzazione di opere che interessano il patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 145 della L.R. 65/2014 deve depositare una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (S.C.I.A.)
La SCIA è il titolo abilitativo necessario per dare inizio alle opere ed interventi che interessano il patrimonio edilizio esistente.
L'avente titolo prima della realizzazione di opere che interessano il patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 145 della L.R. 65/2014 deve depositare una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (S.C.I.A.)
La SCIA è presentata dal proprietario ed è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie , alle norme relative all’efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi del comma 8 art. 141 L.R. 65/2014;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 e dall’articolo 167, comma 1, ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
La SCIA è presentata attraverso il portale edilizia, compilando i moduli regionali online.
La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione entro il quale deve essere comunicata la fine dei lavori attraverso il portale dell'edilizia utilizzando il modulo regionale allegato.
Nel caso di varianti apportate in corso di costruzione che non comportino la sospensione dei lavori entro la fine dei lavori è possibile presentare il "deposito stato finale dell'opera" ossia il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata usando il modulo regionale.