Rilascio delle liste elettorali

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Come richiedere il rilascio delle liste elettorali per le finalità previste dalla normativa

A chi è rivolto

Chiunque, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso

Montespertoli

Descrizione

Ai sensi dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967, confermato in vigore dal d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”. Pertanto la finalità deve essere sempre specificata.

- Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo (art. 49 Cost. - L. 212/1956 e s.m. - Memorandum del garante per la protezione dei dati personali):

  • Le Liste elettorali possono essere anzitutto utilizzate, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico.
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum);
  • I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche per la selezione dei candidati (elezioni primarie). Così come specificato nel memorandum 2006.
  • Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum stesso;
  • Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge.

Rientrano nelle finalità di propaganda elettorale, in quanto attività intimamente connessa all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti:

  • la propaganda in occasione delle elezioni amministrative, politiche, europee, referendarie;
  • la promozione della raccolta di sottoscrizione per proposte di legge di iniziativa popolare (art.71, c.2 della Costituzione);
  • la promozione della raccolta di sottoscrizioni per l'indizione di referendum popolari (art.75 della Costituzione), anche regionali o comunali;
  • ogni altra attività di propaganda che partiti, gruppi e movimenti politici intendono porre in essere anche al di fuori delle consultazioni elettorali.

- Finalità di studio

  • Trattasi di un concetto che si sovrappone, in buona parte, alle finalità di ricerca e di difficile individuazione, sicché è difficile immaginare finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano rientrare in tale concetto.
  • - Finalità di ricerca statistica:

    • L'indagine statistica è lo strumento statistico mediante il quale si acquisiscono informazioni su uno o più fenomeni attinenti ad una popolazione. Scopo dell’indagine è quello di produrre statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di carattere quantitativo, riguardanti il collettivo di interesse.

    Definizione del Codice Privacy: "scopi statistici, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici"
    Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici: Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società democratica.
    Per quanto attiene la ricerca statistica, essa fa in primo luogo riferimento al SISTAN, cioè al Sistema statistico nazionale e al suo programma triennale sul quale il Garante ha fornito anche a fine 2020 un parere  a cui è importante far riferimento per la corretta applicazione del principio di necessità e minimizzazione dei dati: compito dell’ufficio elettorale è infatti misurare l’effettiva necessità dell’accesso alle liste rispetto alle finalità dell’indagine.

- Finalità di ricerca scientifica

  • Definizione del Codice Privacy: "scopi scientifici, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore".
  • Il garante, interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato, nel sottolineare l’impossibilità di ricorrere agli elenchi anagrafici (art. 34 dpr 223/1989) ha suggerito la richiesta delle liste elettorali che, per l’appunto, possono essere rilasciate per finalità di ricerca scientifica. Il garante ha aggiunto che: “Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (dalla relazione annuale 2007, nota 5/2/2007).

- Finalità di ricerca storica

Definizione del Codice Privacy: "scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e del passato"
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici:

  1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
  2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di datipersonali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

Dalla relazione Annuale del Garante Privacy 2005: Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati.
In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità previsto per le liste elettorali, che possono essere rilasciate in copia "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)– da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005).

- Finalità a carattere socio assistenziale
Ai sensi dell’art. 128 del   d.Lgs. n. 112/1998, la funzione socio-assistenziale viene assicurata mediante l’erogazione dei servizi sociali, a loro volta costituiti da “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.
Sono esclusi dalle finalità a carattere socio-assistenziale gli interventi previdenziali e sanitari. Tali esclusioni consentono di circoscrivere la portata della finalità per cui la richiesta di accesso alle liste elettorali dovrà essere finalizzata alla rimozione di una situazione di disagio, mediante l’erogazione di un beneficio o di un servizio. Pertanto il richiedente dovrà perseguire finalità coerenti con tale attività: la richiesta dovrà pervenire da un soggetto pubblico che eroga servizi sociali o da un soggetto incaricato di pubblico servizio, formalmente e chiaramente delegato da una p.a..

- Finalità per un interesse collettivo e diffuso
Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto.
Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato.

La titolarità o la rappresentatività di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato – di ispezione sulle pubbliche amministrazioni e non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un’amministrazione, pertanto, non è sufficiente, ad esempio, il fatto che le associazioni sono, per Statuto, portatrici “di un interesse diffuso o collettivo dei consumatori” o di altri soggetti, in quanto per i principi fondamentali del trattamento dei dati personali occorre che l’accesso appaia come strumento effettivamente e concretamente idoneo a tutelare gli interessi delle relative categorie rappresentate. Quando un soggetto collettivo chiede di accedere alle liste elettorali per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, dovrà essere verificata la natura delle finalità perseguite dal soggetto richiedente in relazione al legame con l’interesse richiamato nella motivazione. L’interesse dovrà essere descritto in concreto e chiaramente legato alla richiesta delle liste elettorali, le quali saranno funzionali al perseguimento della finalità dichiarata

Come fare

Presentando richiesta all'Ufficio Elettorale tramite il modulo allegato alla presente pagina, sia con consegna a mano allo sportello sia per via telematica all'indirizzo p.e.c comune.montespertoli@postacert.toscana.it o all'e-mail demografico@comune.montespertoli.fi.it. Alla domanda dovrà essere allegato un documento d'identità del richiedente e la ricevuta del pagamento effettuato nelle modalità indicate qui

Cosa si ottiene

Copia liste elettorali

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Diritti di segreteria
30,00 Euro

Accedi al servizio

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale, se mittente e destinatario possiedono una casella di posta certificata, viene fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e l'effettiva consegna di documenti informatici.

È possibile inviare l'istanza all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Protocollo.

Sede URP - Anagrafe - Protocollo

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Piazza del Popolo 34 50025 Montespertoli

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Ufficio URP, Servizi Demografici e Protocollo

Ufficio relazioni con il pubblico, Certificati anagrafici, nascita, residenza, Carta d’Identità, espatrio, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, cittadinanza, elezioni, morte.

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