L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016 e si distingue in:
Accesso civico semplice: consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
Accesso civico generalizzato: consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, sicurezza nazionale ..ecc), oppure alla tutela di interessi privati (protezione dei dati personali, interessi economici e commerciali, ecc.). Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se l'Ente individua soggetti controinteressati è tenuta a darne comunicazione agli stessi.
Accesso documentale: l'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti) previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati ed informazioni detenuti da una pubblica amministrazione, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento stesso la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
Se l'Ente individua soggetti controinteressati è tenuta a darne comunicazione agli stessi.
L'accesso agli atti delle pratiche edilizie ed urbanistiche è un accesso documentale e in caso di pratiche presentate precedentemente al 1/1/2020 deve essere utilizzato l'apposito servizio online.
Per la ricerca delle pratiche edilizie successive al 1/1/2020 è possibile consultare l'archivio pratiche.