A chi è rivolto
Chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.
Come richiedere la pubblicazione di matrimonio
Chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.
La pubblicazione di matrimonio serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prevista dal codice civile (art. dal 93 al 105) e dal D.P.R. 396/2000 (art. dal 50 al 62). La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi o di uno di essi. Può essere fatta da chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.
In caso di impedimento, la richiesta della pubblicazione può essere presentata da uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale (vedi sez. modulistica) con firma e copia del documento d'identità del nubendo assente o anche, in caso di impedimento di entrambi i nubendi, da una terza persona, con la procura firmata e le copie dei documentidi identità di entrambi gli assenti
Il servizio è erogato su appuntamento da concordare con l'Ufficio di Stato Civile. I nubendi dovranno poi recarsi all'ufficio muniti di un documento di identità valido e del codice fiscale.
Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
Non è necessaria nessuna precisa modulistica, i nubendi dovranno avere con loro un documento di identità
I minori dai sedici ai diciotto anni posso richiedere le pubblicazioni solo presentando il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.
Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, secondo l'art.89 c.c. primo comma. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art.3 n.2 lettere b e f, della legge 1 dicembre 1970, n.898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, di uno dei coniugi. Ad esclusione delle eccezioni previste, la donna divorziata per sposarsi prima dei trecento giorni deve richiedre l'autorizzazione del giudice, secondo l'art.89 co 2 c.c..