A chi è rivolto
Soggetti ammessi a presentare la domanda
Possono chiedere l’occupazione stagionale di suolo pubblico:
- gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018.
Concessione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo 01/04 – 30/11/2026 da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Soggetti ammessi a presentare la domanda
Possono chiedere l’occupazione stagionale di suolo pubblico:
- gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018.
Concessione, esclusivamente in via temporanea, per il periodo dal 01/04/2026 al 30/11/2026, delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico e di potenziarne la qualità garantendo adeguati spazi per il ristoro all’aperto e per incrementare la capacità di attrazione turistica del territorio comunale durante il periodo caratterizzato da maggiore presenza turistica.
Tipologie di occupazione consentite:
- Nuova occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo;
- Ampliamento di carattere temporaneo dell’occupazione suolo pubblico esistente;
L’occupazione deve avvenire nel rispetto del disciplinare approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 12/03/2026 (d’ora in poi “Disciplinare”) e riguardare spazi ed aree pubbliche individuate nella mappatura allegata.
Aree occupabili
Le aree occupabili sono quelle individuate nella planimetria allegata.
Le aree occupabili sono quelle individuate nelle planimetrie dell’Allegato 2 del Piano di concessione di suolo pubblico stagionale, nell’arco temporale che va dal 01/04/2026 al 30/11/2026.
Gli spazi sono stati individuati in aree attigue agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che non dispongono di aree private di pertinenza idonee a garantire un congruo numero di coperti all’aperto.
Gli esercizi potranno occupare esclusivamente l’area individuata più prossima al proprio locale.
L’occupazione non potrà comunque superare i 25 mq.
Tutte le altre occupazioni sono concesse senza limiti di orario, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 e precisato che resta comunque fermo il rispetto dell’orario di apertura di ogni singolo esercizio.
Le concessioni delle aree come indivuate nell’Allegato 2 sono comunque subordinate alla data effettiva di fine lavori del cantiere di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione di via Sonnino e via Roma, che potrebbe subire uno slittamento a seguito di eventuali varianti, proroghe o sospensioni dei lavori.
Allestimento delle aree occupate
Nelle aree occupate ai sensi del presente disciplinare l'occupazione dovrà avvenire solo con tavolini, sedie, ombrelloni, piccole pedane removibili.
Per le occupazioni promiscue al traffico stradale e in ogni situazione dove la mancata delimitazione può arrecare pericolo per chi ci staziona, la delimitazione deve obbligatoriamente avvenire con la recinzione ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria.
Per le aree pedonali è obbligatoria la sola delimitazione dell’area, senza la recinzione; in tali zone è preferibile avere delimitazioni minimali favorendo l’ingresso nel dehors senza barriere che appesantiscanao la vista.
È fatto divieto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.
Salvo quanto stabilito dal presente disciplinare, gli arredi, le dimensioni, gli elementi di delimitazione perimetrale, l’eventuale illuminazione, la verniciatura dei componenti e i materiali utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 51 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria (anche per gli esercizi ubicati fuori dal “Centro Capoluogo”), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021, in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2025.
Non è consentito l’utilizzo di elementi di protezione quali paraventi e controventature.
Non è consentita l’occupazione con strutture di carattere stabile e non prontamente removibili.
Il procedimento
Occupazione del suolo pubblico è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall’ufficio competente, su richiesta dell’interessato.
Il termine per la conclusione del procedimento, qualora vengano rispettati tutti i requisiti del Disciplinare, è di 7 (sette) giorni.
La concessione stagionale di suolo pubblico non è soggetta al rilascio del parere dell’ufficio competente nei casi in cui vengono rispettati tutti i requisiti del Disciplinare allegato.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di occupazione stagionale di suolo pubblico:
- Devono essere presentate all’Ufficio Tributi esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it, in base al modello allegato.
Richiesta di occupazione stagionale con marca da bollo da 16,00 €
Puoi prenotare un appuntamento e recarti presso l'Ufficio. È possibile pianificare anche un appuntamento telefonico o in videoconferenza, specificandolo nella richiesta.