Per la gestione degli adempimenti previsti dal regolamento per l'imposta di soggiorno è necessario la registrazione all'applicativo “TouristTax” di cui sopra, il cui modulo per la richiesta delle credenziali è scaricabile tra gli allegati presenti nella sezione "Cosa serve".
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- informare gli ospiti dell’obbligo di applicazione dell’imposta di soggiorno e e della misura (importo da pagare) , qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;
- richiedere, in concomitanza con l’inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale Tourist Tax;
- richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
- versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, l’imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica;
- presentare trimestralmente all’Ente, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all’imposta di soggiorno versata per il trimestre precedente (ex dichiarazione trimestrale);
- in caso di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno da parte del ospite/turista, il responsabile del pagamento è obbligato al versamento della stessa;
- presentare apposita dichiarazione cumulativa annuale, entro il 30 giugno dell’anno successivo, all'Agenzia delle Entrate.
Con riguardo all'imposta dovuta dagli ospiti, il gestore della struttura può:
- inserire il relativo importo in fattura indicando come "operazioni fuori campo IVA";
- emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola).
A decorrere dal 01/02/2018 le comunicazioni periodiche (ex dichiarazione trimestrale) devono essere effettuate esclusivamente in via telematica mediante all'applicativo messo a disposizione del Comune di Montespertoli “TouristTax” raggiungibile al seguente indirizzo: https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTaxFO/?c=F648
L'applicativo può essere utilizzato con due modalità alternaltive: "dichiarativa", che consente una rendicontazione trimestrale dei pernottamenti, oppure "manuale", che consente la registrazione giornaliera dei checkin e checkout con la possibilità in quest'ultimo caso di generare automaticamente i flussi per gli adempimenti relativi a Questura ed Istat.
Si precisa che in nessun caso il caricamento delle presenze sul software fornito dal Comune sostituisce gli adempimenti riguardanti l'Istat (http://turistat.provincia.fi.it/login.html) e la Questura (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Default.aspx).
Pagamento dell'imposta di soggiorno
Il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno può avvenire:
- Recandosi presso lo sportello di Tesoreria (dal 01/01/2022 Monte dei Paschi di Siena - agenzia di Montespertoli - Piazza del Popolo n. 65 – Montespertoli) e specificando all'operatore la causale del versamento.
- Con bollettino PagoPa generato dall'applicativo ToursitTax una volta inserita la comuicazione trimestrale (con questa modalità non sarà più necessario poi inserire gli estremi del versamento nell'applicativo TouristTax in quanto verrà acquisito e contabilizzato automaticamente dalla procedura PagoPa)
Tutta la documentazione relativa alla gestione dell'imposta di soggiorno deve essere conservata per 5 anni al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Montespertoli.
Locazioni brevi di alloggi privati
Il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 75 del 29/11/2017, ha apportato modifiche al Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, provvedendo a disciplinare le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, e prevedendone quindi l'assoggettamento all'imposta di soggiorno dal 01/02/2018.
L'articolo 4 del Decreto Legge 24/4/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/6/2017 n. 96, ha disciplinato alcuni aspetti riguardanti le locazioni brevi, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o gestiscono portali telematici mettendo in contatto domanda ed offerta di unità immobiliari da locare temporaneamente.
In particolare, il comma 5-ter dell'articolo citato ha introdotto la figura del “Responsabile d'Imposta” che viene identificato con il soggetto che incassa il canone della locazione, o il corrispettivo del servizio di ospitalità o, comunque, interviene nel pagamento degli stessi. A tale soggetto competono – oltre alla gestione dei tributi erariali - anche gli adempimenti relativi all'Imposta di Soggiorno previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. Nei casi in cui non vi siano intermediari dovrà invece provvedere direttamente il soggetto locatore.
**************
Alla luce delle comunicazioni inviate da Airbnb alle strutture ricettive, con la presente Vi informiamo che l’Amministrazione comunale di Montespertoli non ha aderito a nessuna convenzione con Airbnb.
Le modalità di gestione dell’imposta di soggiorno, pertanto, non subiscono alcuna variazione e si invitano tutte le strutture ricettive e i gestori di affitti brevi di proseguire alla riscossione, riversamento e rendicontazione dell’imposta di soggiorno con le consuete modalità stabilite dal vigente regolamento comunale.