BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell'imposta municipale propria per i fabbricati è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello vanale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici (generali o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
ALIQUOTE
Le aliquote IMU 2025 (Delibera Consiglio Comunale n. 137 del 19/12/2024) sono:
- 0,6% abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
- 0,1% fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10);
- 1,05% fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10);
- 1,05% aree fabbricabili;
- 1,05% altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);
- 1,06% fabbricati appartenenti al gruppo catastale D a disposizione;
- 0,86% fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati direttamente dal soggetto passivo (persona giuridica esercente attività d'impresa);
- 1,06% abitazioni a disposizione;
- 1,06% immobili di categoria A/10, B o C a disposizione;
- 0,86% immobili di categoria A/10, B o C utilizzati direttamente dal soggetto passivo (persona giuridicca esercente attività d'impresa);
- 0,96% abitazione locata o in comodato (contratto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998 e s.m.i.);
- 0,96% abitazione locata o in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c della legge n. 160 del 2019) purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale;
- 0,86% immobili di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri utilizzati direttamente dal soggetto passivo).
DETRAZIONI E RIDUZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A8-A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77.
La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto nonutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricatopuò essere costituito da una o più parti immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi consistenti di tipo strutturale, quali restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento della certificazione di inabitabilità o inagibilità ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti, o con gravi carenze strutturali tali da determinare la completa inagibilità o inabitabilità. L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte del servizio comunale competente, su richiesta e con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 445 del 2000, da presentare al Comune entro il termine di 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza di pagamento della rata a saldo d’imposta dell’anno di imposizione in cui si intende beneficiare della riduzione. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il servizio competente, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. La dichiarazione di inagibilità ha validità dalla data di presentazione fino a quando per l'immobile non vi siano variazioni.
- per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto di comodato deve essere registrato
- il soggetto passivo deve possedere una sola abitazione in Italia
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu
- L'agevolazione non si applica alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9
TERRENI AGRICOLI:
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI TUTTI I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI