Gli enti, tramite l’IPA (http://www.indicepa.gov.it/), hanno comunicato i propri dati relativi all’ufficio di fatturazione, questi dati sono pubblicati sul sito dell’IPA e sono utilizzati dallo SdI per il corretto instradamento delle fatture verso la PA.
Riepiloghiamo tutti i dati del Comune di Montespertoli, utili per l'emissione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori:
Denominazione Ente: COMUNE DI MONTESPERTOLI
Codice Univoco Ufficio: UFN40Z
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 01175300480
Partita Iva: 01175300480
Regione dell'ufficio: Toscana
Provincia dell'ufficio: FI
Comune dell'ufficio: Montespertoli
Indirizzo dell'ufficio: Piazza del Popolo, 1
Cap dell'ufficio: 50025
Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda ai fornitori di riportare nei documenti contabili anche i seguenti dati:
- Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa;
- Estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
- Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
- Estremi del buono d'ordine (da inserire nel campo "ordine"), che consente di instradare la fattura al servizio di competenza in tempi immediati.
La mancanza o l’inesattezza di CIG e CUP, laddove previsti per legge, è causa di rifiuto della fattura, posto che l’art.25 del D.L. n.66/2014 espressamente vieta di pagare fatture sprovviste di tali codici.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Montespertoli dovranno essere assoggettate al meccanismo impositivo per l’iva denominato “split payment” o “scissione dei pagamenti”, ai sensi dell’art.17-ter del Dpr 633/72, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015). Secondo tale meccanismo l’Iva addebitata in fattura dal fornitore viene corrisposta direttamente all’Erario, mentre al prestatore viene pagato il corrispettivo al netto dell’Iva. Lo “split payment”, per effetto del D.L. 87 del 12 luglio 2018 (pubblicato in G.U. il 13 luglio 2018) non si applica alle fatture emesse dai professionisti e dagli agenti di commercio, a partire dal 14 luglio 2018. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica, altresì, alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali ed in tutti gli altri casi di esclusione previsti dalla Circolare 15/E del 13 aprile 2015, dell’Agenzia delle Entrate.