Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 tutti gli scarichi in ambiente devono essere preventivamente autorizzati: l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
E’ competenza diretta del Comune, secondo quanto stabilito dall’art. 124 del D.lgs 152/2006 e dell’art. 4 della legge regionale toscana n. 20/2006, il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti da immobili ad uso esclusivamente residenziale sottoposte ad idoneo ciclo depurativo nel rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/06 e s.m.i.
Preliminarmente alla presentazione della domanda, è necessario procedere ad una opportuna verifica delle distanze dalla pubblica fognatura dall’immobile che escludano l’obbligo di allacciamento (si veda il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n° 2 del Basso Valdarno, all’art. 76).
La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora non risultino modificate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
Dovrà invece essere richiesta una nuova autorizzazione nel caso di modifica delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
La titolarità dell’autorizzazione, in caso di più unità immobiliari servite dallo stesso scarico, fa carico a tutti i soggetti che hanno titolo d’uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell’autorizzazione
stessa.
Il passaggio di titolarità dell’autorizzazione avviene automaticamente, senza necessità di comunicazione al Comune, con il passaggio contrattuale dei vari diritti d’uso (compravendita, affitto od altro), di cui deve essere fatta esplicita menzione negli atti stessi, come avviene in analogia per gli atti edilizi (Permesso a Costruire e D.I.A.).
Il titolare dell’autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato, è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al ricevente all’atto della cessione.
I soggetti che subentrano in diritto d’uso di una unità immobiliare interessata dall’autorizzazione allo scarico sono tenuti ad accertarsi dell'esistenza dell'autorizzazione allo scarico ed a conoscerne il contenuto acquisendo copia dell’atto di autorizzazione stesso.