A chi è rivolto
L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari è attestata dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 149 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014 e deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento ed è dovuta oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
Si precisa che entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione al Comune, l’Azienda USL dispone ispezioni, anche a campione, per verificare i requisiti delle costruzioni.
Come previsto dal comma 3 bis dell'art. 149 suddetto la mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa quantificata secondo il regolamento di cui alla Delibera Giunta Municipale n. 6 del 16/01/2020.