L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale. È calcolata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti.
L'importo minimo per il versamento, distintamente per acconto e saldo, non può essere inferiore a 12 Euro, così come stabilito dall'art. 25, comma 4, della Legge 289/2002
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L'importo è indicato nella certificazione unica (CUD) rilasciata dallo stesso sostituto.
L'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Finanziaria 2007"), prevede che l'addizionale comunale all'IRPEF venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF.
L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.