A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 ottobre 2026, n. 180, sono entrate in vigore nuove disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori "fuori sede". L'articolo 8 della suddetta legge prevede infatti l'istituzione di un apposito elenco di elettori fuori sede presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune.
Questa novità permette ai cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla propria regione di votare nel Comune in cui si trovano, ma si applica esclusivamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, alle elezioni del Parlamento europeo e ai referendum (artt. 75 e 138 della Costituzione). La disciplina non è invece applicabile alle elezioni amministrative e regionali.
Il requisito fondamentale per l'iscrizione è che il proprio domicilio temporaneo si trovi in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
L'iscrizione ha durata annuale, pertanto chi desidera votare fuori sede anche l'anno successivo dovrà ripresentare la domanda nei termini stabiliti. Le scadenze variano in base alla categoria:
- Per studio o lavoro (condizione già in essere): la domanda va presentata entro il 31 dicembre per le consultazioni dell'anno successivo.
- Per studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre): la domanda va inviata entro 30 giorni dal momento in cui maturano i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
- Per motivi di cura, caregiver, genitori e familiari di minori: la richiesta deve essere inviata non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.