A chi è rivolto
Soggetti (associazioni o imprese) che intendono organizzare una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
Eventi (concerti, rappresentazioni, teatrali e cinematografiche ecc...) per le quali deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" .
Soggetti (associazioni o imprese) che intendono organizzare una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
Deve essere presentata una SCIA nei seguenti casi:
Tipologia 1): manifestazioni in luoghi all'aperto senza strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, transenne, recinzioni ecc…) che terminano entro le ore 01,00 del giorno successivo.
Deve trattarsi di area all’aperto non recintata, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, dove è consentito l’accesso indistinto di ogni persona. Si ricade in questa tipologia, anche se è prevista l'installazione di palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree NON accessibili al pubblico, ai sensi del titolo IX del Decreto del Ministero dell’Interno del 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” (per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio).
Tipologia 2): manifestazioni in luoghi all'aperto o al chiuso con strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, transenne, recinzioni ecc...), con capienza fino a 200 persone, che terminano entro le ore 24.00.
In applicazione dell'art. 7 del D.L. 201/2024, comma 2 (c.d. “Decreto Cultura”, convertito in legge dalla L. 16/2025), la capienza che consente di applicare la procedura di SCIA è stata elevata a 2.000, con orario di svolgimento compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente per gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche. Questa procedura si applica esclusivamente per manifestazioni della durata di un solo giorno. Qualora la manifestazione sia modulata su più giorni e rientri nei parametri predeterminati dalla norma, potrà essere presentata una SCIA per ciascun evento in programmazione (circolare Ministero Interno prot. n. 24547 del 17/07/2024).
Deve essere presentata una richiesta di autorizzazione nei seguenti casi:
Tipologia 3): manifestazioni in luoghi all'aperto senza strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, transenne, recinzioni ecc…) che terminano oltre le ore 24.00.
Tipologia 4): manifestazioni in luoghi all'aperto o al chiuso con strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, transenne, recinzioni ecc...), con capienza fino a 200 persone, che terminano oltre le ore 24.00, oppure, se trattasi di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche con capienza fino a 2.000 persone, che terminano oltre le ore 01.00 del giorno seguente.
Tipologia 5): manifestazioni in luoghi all'aperto o al chiuso con strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, transenne, recinzioni ecc...), con capienza superiore a 200 persone, che terminano oltre le ore 01.00 del giorno seguente. In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che dovrà esprimersi sia in via preliminare sul progetto, sia a seguito di sopralluogo una volta ultimati gli allestimenti. In caso di manifestazioni ricorrenti, in assenza di modifiche agli allestimenti, il richiedente può avvalersi dell'esito della verifica effettuata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data non anteriore a 2 anni.
- SCIA o richiesta di autorizzazione (art. 68,69,80 TULPS)
- certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite (tutte le tipologie);
- dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato (tutte le tipologie);
- approntamento e idoneità dei mezzi antincendio (tutte le tipologie)
- piano di emergenza con indicazione delle misure di safety, che prevede, tra l’altro:- le vie di afflusso e deflusso del pubblico, con indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata - un congruo numero di addetti per l’assistenza, adeguatamente formati - l’affollamento massimo dell’area destinata allo svolgimento della manifestazione - spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra - il nominativo e il recapito telefonico del soggetto responsabile della sicurezza (tutte le tipologie)
- relazione tecnica a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'allestimento temporaneo al D.M. Interno del 19 agosto 1996 (tipologia 2, 4 e 5);
- Asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'allestimento ultimato rispetto alla relazione e al D.M. 19 agosto 1996 (tipologia 2, e 4).
In relazione alla specificità degli allestimenti e/o alle richieste della Commissione Comunale di Vigilanza nei Locali di Pubblico Spettacolo, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.
- procura speciale (in caso di presentazione e/o di sottoscrizione digitale della pratica) da parte di soggetto terzo.
Qualora la Commissione di Pubblico Spettacolo debba essere integrata con ulteriori membri (es. esperto in acustica, strutturista ecc...), dovrà essere corrisposto il relativo costo.
Si fa presente che per gli eventi temporanei è necessario attivare procedure con enti terzi, quali: