Dichiarazione di cessione di fabbricato
(art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191) – SE L'OSPITE E' CITTADINO ITALIANO O CITTADINO UE:
La comunicazione di cessione fabbricato va presentata se il periodo di cessione è superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
ATTENZIONE
A seguito di nuovi interventi normativi intervenuti negli scorsi anni la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n. 79).
Dichiarazione di Ospitalità
(art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286) – SE L'OSPITE E' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE
La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomuitari o apolidi. L'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza si concretizza non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche in caso di semplice ospitalità.
Rispetto all'art. 12 sopra richiamato viene meno il criterio dell'uso esclusivo essendo contemplata, ai fini della sussistenza dell'obbligo, anche la coabitazione con lo straniero ospitato.
Anche in questo caso i soggetti sottoposti all'obbligo sono generici e indeterminati e sia l'ospitalità che la cessione del fabbricato possono avvenire a qualsiasi titolo (anche gratuito) e tale obbligo permane anche in caso di ospitalità di un parente o affine.
Per la sussistenza dell'obbligo non è necessario che l'ospitalità si protragga per un determinato tempo minimo, ma l'obbligo persiste fin da subito a prescindere dalla durata della sua permanenza presso l'immobile. La comunicazione va presentata entro le 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla cessione del fabbricato.
Pertanto continua a sussistere l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti Questura o Commissariato di PS, al Sindaco ove non presenti) a carico di chi ospita un cittadino extracomunitario, obbligo che non può ritenersi assorbito dalla registrazione di contratto di cessione dell'immobile presso l'Agenzia delle Entrate;