Descrizione
Con la legge 29 luglio 2021, n. 108, che modifica l'articolo 14 della legge n. 53/1990, nel quale vengono espressamente identificati i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, viene eliminata la norma che per i consiglieri comunali prevedeva la comunicazione al Sindaco della propria disponibilità che pertanto non è più necessaria.